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LEGGE
PINTO: IL DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE
Lo
Studio Legale Stefanelli & Partners opera con
consolidata esperienza in materia di equa riparazione
per durata irragionevole dei processi.
Si propone di assistere il cliente in ogni fase del
procedimento risarcitorio fino all'effettiva realizzazione
del diritto azionato, offrendo la professionalità
di un team altamente specializzato.
La situazione
giudiziaria in Italia
Quando
si subisce l’illegittima compressione di un
diritto, la legge impone al sistema giudiziario di
porvi immediato rimedio attivando la macchina processuale.
Purtroppo, però, i
risultati che dovrebbero tutelare le situazioni giuridiche
compromesse diventano spesso inefficaci e tardivi
a causa di lungaggini procedurali.
I cittadini restano, di fatto, vittime
della giustizia stessa, intrappolati in processi lunghi,
estenuanti e quanto mai dispendiosi, con gravi conseguenze
economiche e psicologiche.
Ed una giustizia che arriva
in ritardo è una negazione della giustizia!
Una concreta opportunità di indennizzo:
la legge Pinto
Il diritto ad un giusto e celere
procedimento è garantito dalla nostra Carta
Costituzionale (art. 111) e dalla Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
(art. 6). Il principio è inoltre sancito dalla
legge n. 89 del 24 marzo del 2001 (c.d.
Legge Pinto), che all'art. 2 prevede: “Chi
ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all’articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto
ad una equa riparazione”.
Il legislatore italiano offre quindi una concreta
opportunità di indennizzo ad ogni cittadino
coinvolto in un processo civile, penale, amministrativo,
pensionistico o militare, protrattosi per un periodo
di tempo “irragionevole”.
La giurisprudenza italiana ed europea considera irragionevole
un tempo processuale che ecceda:
- 3 anni per il primo grado di giudizio
(Tribunale o Giudice di Pace);
- 2 anni per il secondo grado di
giudizio;
- 1 anno per il giudizio di Cassazione.
Le voci
di danno risarcibili
Dalla violazione del termine ragionevole
del processo può derivare ai soggetti coinvolti
un danno patrimoniale (o economico)
e/o un danno non patrimoniale (o
morale).
La tipologia del danno patrimoniale
è soggetta alle ordinarie regole probatorie
di cui all’art. 2697 c.c.: grava sulla parte
che agisce per ottenere l’equa riparazione l’onere
di dimostrare la sussistenza e la quantificazione
del danno patrimoniale subito.
Al contrario, il danno non
patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo,
è considerato una conseguenza “normale”
della violazione del diritto alla ragionevole durata
del processo, per i disagi e i turbamenti di carattere
psicologico che la lesione di tale diritto solitamente
provoca nelle persone coinvolte.
Questo tipo di pregiudizio non necessita di prova
specifica ed è quello più frequentemente
liquidato dalle Corti italiane ed europee.
I presupposti
per la richiesta di risarcimento del danno
A prescindere dall’esito
della lite e anche in caso di transazione in corso
di causa (Cass. 8716/06, Cass. 5398/05),
il risarcimento medio liquidato per
il ristoro del danno non patrimoniale ammonta
a circa € 1.000 / € 1.500 per ogni
anno di eccessiva durata del processo. È
possibile ottenere un equo indennizzo da irragionevole
durata, anche laddove l’eccedenza riguardi frazioni
di anno.
Detta somma può aumentare fino
a € 2.000 in casi di particolare rilevanza
personale (ed es. in tema di diritto di famiglia o
stato delle persone, procedimenti pensionistici o
penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla
vita o sulla salute).
A detto importo dovrà poi aggiungersi il ristoro
del danno patrimoniale, da valutarsi
in riferimento alla fattispecie concreta.
I termini
per la presentazione del ricorso
La domanda va proposta dinanzi alla
Corte D'Appello del distretto in cui ha sede il giudice
competente (clicca) ai sensi dell'art. 11 c.p.p.,
entro 6 mesi dal passaggio in giudicato del
provvedimento che definisce il processo e,
in riferimento al procedimento di esecuzione, dal
momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva
realizzazione.
La domanda può essere proposta anche
quando la causa sia ancora in corso.
In questi casi, lo Studio avanza una prima istanza
di liquidazione e, qualora il processo non termini
entro un periodo di tempo ragionevole, valuta l'opportunità
di presentare un secondo ricorso per l’ulteriore
“segmento” temporale di irragionevole
durata, che darà luogo ad una nuova, integrativa
liquidazione.
Documentazione
necessaria
Unico documento strettamente necessario
al fine di dimostrare la tempestività del ricorso
è la copia della sentenza, eventualmente con
attestazione del passaggio in giudicato ovvero, se
il procedimento è ancora pendente, il certificato
di pendenza della lite nel civile e
gli esiti di una istanza ex art. 335 c.p.p.
per il penale.
Tempi
e conclusione del procedimento
Entro quattro mesi dalla presentazione
del ricorso, la Corte d’Appello deposita il
decreto immediatamente esecutivo, con cui lo Stato
Italiano viene condannato a corrispondere al ricorrente
l'indennizzo, oltre alle spese legali sostenute.
Costi della procedura
Nel corso del primo incontro con
il cliente, Lo Studio Legale Stefanelli & Partners
effettuerà delle valutazioni preventive circa
l'opportunità di instaurare un giudizio di
equa riparazione.
In caso di affidamento dell'incarico, sarà
lo Studio ad anticipare tutte le spese necessarie
per avviare il giudizio.
Il compenso professionale sarà dovuto soltanto
in caso di esito positivo dell'azione giudiziaria,
dopo essere stato previamente concordato con il cliente
in misura percentuale sulla somma effettivamente recuperata
(c.d. patto di quota lite).
Nulla sarà dovuto a titolo di onorari
in caso di esito negativo della causa.
Chi ha diritto al gratuito patrocinio, può
chiederlo ed ottenerlo anche per i ricorsi per equa
riparazione.
Richiedi una consulenza gratuita
per verificare se hai maturato il diritto all'equa
riparazione!
Domiciliazioni
Lo Studio Legale Stefanelli &
Partners offre agli Illustrissimi colleghi del foro
di Napoli, puntuale ed efficiente collaborazione per
domiciliazioni Legge-Pinto negli uffici giudiziari
di Roma.
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