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Consulenza legale online Consulenza legale a cura dell'avv. Tiziana Stefanelli, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma. Dati anagrafici Sito web studiolegalestefanelli.com ART. 17. ARTICOLO 17 Informazioni sull’attività
professionale Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento. II. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. III. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. IV. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ARTICOLO 17 bis - Mezzi di informazione consentiti 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale. In essi devono essere indicati: - la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; - il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; - la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto: - i titoli accademici; - i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; - l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; - il titolo professionale che consenta all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; - i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per laresponsabilità professionale; - l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all’interno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche. 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili
all’avvocato, allo studio legale associato, alla società
di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti
e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile nonché
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